L’accordo tra proprietario e inquilino per ridurre il canone di locazione è valido anche se non viene registrato. Lo conferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21394/2026, precisando però che, ai fini fiscali, il locatore deve dimostrare con elementi oggettivi che la riduzione era già in vigore nel periodo d’imposta interessato.
“Non basta una semplice scrittura privata con data anteriore – evidenzia Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – né il solo pagamento di un canone inferiore, che potrebbe dipendere anche da altre circostanze. Occorre provare l’effettiva decorrenza dell’accordo”.
“La registrazione, pur non essendo obbligatoria né soggetta a imposte – conclude Benna – resta lo strumento più efficace per attribuire data certa alla rinegoziazione. In alternativa, possono essere utilizzati altri elementi probatori, come PEC o altra documentazione con data certa che dimostri quando l’accordo è stato effettivamente raggiunto”.
Anche i bonifici possono assumere rilievo, purché contengano riferimenti espliciti all’accordo e siano accompagnati da documentazione idonea a confermarne la decorrenza.
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