Sono fissati in tre anni i termini di prescrizione del pagamento della tassa automobilistica ma, come evidenzia la CTR Sicilia con la sentenza n.6407/2022, è necessario precisare che il processo verbale di accertamento va notificato entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di spettanza del tributo (di cui all’art. 5, comma 5 del Dl 953/82) mentre per la prescrizione successiva, i tre anni decorrono dalla data di notifica dell’ultimo atto interruttivo.
“Tale principio però – osserva Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – non può trovare applicazione anche agli atti successivi, in relazione ai quali la prescrizione decorre secondo le regole ordinarie”.
Il riferimento al “terzo anno” si riferisce al solo primo atto interruttivo della prescrizione.
“Secondo la CTR è da escludere dal conteggio dei termini prescrizionali la sospensione di 60 giorni dopo la notifica dell’avviso di accertamento, tenuto conto che, anche se impossibilitato una cartella esattoriale in questo spazio temporale, l’Ufficio ben poteva emettere altri atti interruttivi della prescrizione”.
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