“I crediti d’imposta” per l’acquisto di energia e gas “sono utilizzabili esclusivamente in compensazione” … e “non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive”… ma “sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto”. Lo si legge nell’ultima versione della bozza della legge di bilancio.
“I crediti d’imposta … sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari”.
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