Origine doganale, svolta della Cassazione: conta la sostanza, non la forma

Una pronuncia destinata a fare scuola e ad avere effetti concreti su numerose aziende italiane ed europee. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiaro in materia di origine doganale: non è sufficiente un criterio formale, come il cambio di voce tariffaria, ma occorre guardare al Paese in cui il prodotto ha subito l’ultima lavorazione sostanziale.
La decisione, ottenuta dallo Studio Armella & Associati, segna un cambio di prospettiva nell’interpretazione della normativa europea. In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto che la lavorazione a freddo dei tubi in acciaio costituisce una trasformazione sostanziale, idonea ad attribuire una nuova origine doganale al prodotto.
Un passaggio che supera l’impostazione seguita finora dall’OLAF, da cui erano scaturiti numerosi accertamenti da parte dell’Agenzia delle Dogane nei confronti di imprese del settore.
Con questa pronuncia, la Cassazione afferma la prevalenza del criterio sostanziale su quello formale, riconoscendo pieno valore alle trasformazioni industriali effettivamente realizzate.

Cosa cambia in concreto
•⁠ ⁠L’origine doganale si basa sulla lavorazione sostanziale
•⁠ ⁠La lavorazione a freddo è riconosciuta come trasformazione rilevante
•⁠ ⁠Superato l’approccio formale seguito finora
•⁠ ⁠Possibili effetti su numerosi contenziosi in corso

“Una delle novità più significative della sentenza è il ribaltamento del dato formale, recepito nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sull’origine doganale, per fare spazio a un criterio di natura sostanziale”, spiega Sara Armella, titolare dello Studio Armella & Associati. “La decisione della Corte di Cassazione afferma infatti che, anche se la lavorazione non corrisponde alle previsioni dell’allegato 22-01 del Regolamento delegato 2246/2025 della Commissione europea, occorre guardare alla sostanza: se la lavorazione eseguita in India è irreversibile, allora il prodotto deve considerarsi di origine indiana”.

La portata della sentenza è rilevante anche sul piano sistemico: il principio affermato potrà incidere su molti procedimenti analoghi ancora pendenti, con potenziali ricadute economiche significative per le imprese coinvolte. “Siamo molto soddisfatti per il risultato – conclude Armella – frutto di un’attività difensiva articolata e di un’approfondita analisi della normativa europea. La pronuncia si propone come un punto di riferimento per operatori e interpreti del diritto doganale”. Un segnale forte: nelle regole del commercio internazionale, la sostanza torna al centro.

Valentina Innocente

Recent Posts

Legge di Bilancio, Meloni sta con Giorgetti: “Se il suo approccio è rigorista lo è anche il mio”

Se sulle elezioni di Midterm in America sceglie la via della “non ingerenza”, sulla legge…

1 ora ago

Giustini (EcoEridania): “Serve dialogo tra imprese e istituzioni per decreti attuativi veloci”

“La circular economy è una parola bella, molto di moda, però poi per farla veramente…

3 ore ago

Sicurezza, Ue: Prossima settimana riunione esperti a Bruxelles

"La prossima settimana gli esperti di sicurezza degli Stati membri si riuniranno nuovamente a Bruxelles…

3 ore ago

Fontana (Conai): “L’economia circolare ha bisogno di giovani e di nuovi linguaggi”

"Siamo qui per la 29ª edizione di questa fiera di Ecomondo e da 29 anni…

3 ore ago

Gas, prezzo Ttf Amsterdam cala a 85,6 euro/MWh (-5,6%)

Prosegue la flessione del gas naturale europeo, con i futures sul Ttf di Amsterdam in…

3 ore ago

Ziveri (Davines Group): “Meno del 10% di plastica vergine fossile entro il 2030”

“Abbiamo obiettivi legati soprattutto alla riduzione dei materiali nei nostri packaging e all'utilizzo di materiali…

3 ore ago