“Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”. E’ quanto si legge nella bozza del decreto Aiuti ter. “Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l’autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all’autorità medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere – prosegue il testo -. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l’autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società o di altre amministrazioni specificamente indicate”.
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