Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), “definitivamente dichiara inammissibile l’atto di intervento ad adiuvandum proposto dall’Unione Sindacale di Base e dispone l’estromissione di quest’ultima dal presente giudizio; respinge il ricorso e tutti gli atti di motivi aggiunti; condanna il Comune di Piombino al pagamento delle spese legali in favore: del Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione delle opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente nella Regione Toscana nonché delle Amministrazioni statali rappresentate dalla difesa erariale; della Regione Toscana; della Snam Fsru Italia srl, della Snam Rete Gas spa e della Snam spa, che si liquidano in euro 30mila per ciascuna delle tre summenzionate parti”. E’ la sentenza del Tar pubblicata questa mattina a proposito del ricorso contro il rigassificatore ‘Golar Tundra’ nelle acque di Piombino. (Segue)
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