Con la sentenza n.32289/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che nel reato di omessa dichiarazione, la volontà di evadere deve essere valutata al momento della scadenza del termine per presentare la dichiarazione.
Gli eventuali errori commessi successivamente dagli accertatori nella determinazione della pretesa fiscale non possono quindi incidere sull’esistenza del dolo originario.
“Nel caso in esame, la Cassazione ha accolto il ricorso solo sulla confisca per equivalente – sottolinea Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – escludendola per i fatti del 2013 perché prescritti e commessi prima dell’entrata in vigore dell’articolo 578-bis c.p.p.”.
È stata quindi eliminata la confisca di 285.117,09 euro.
“Diversa, invece – prosegue Colonna – la situazione per la confisca diretta del profitto, che può essere mantenuta anche in caso di prescrizione quando siano stati accertati gli elementi oggettivo e soggettivo del reato”.
Infine, sono state respinte le contestazioni sul dolo: gli errori nella quantificazione del debito, avvenuti successivamente, non escludono la volontà originaria di evadere.
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