La Corte di giustizia Ue ha accolto con una sentenza il ricorso della Commissione Ue dichiarando l’inadempimento dell’Italia per il mancato rispetto del valore limite annuale di biossido d’azoto, ritenuto un fattore inquinante dell’aria nocivo per la salute, e per non aver introdotto misure a garantire il rispetto dei valori limiti di NO2. Il caso riguarda i valori limite tra il 2010 e il 2018 a Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Firenze, Roma e nel comune di Genova. Secondo la Corte, l’oggettivo superamento del valore limite annuale fissato per il biossido d’azoto (pari a 40 μg/m3), è di per sé sufficiente per ritenere l’inadempimento dell’Italia all’obbligo della direttiva europea 2008/50/CE. La Corte sottolinea che non costituiscono valide giustificazioni quelle fatte valere dall’Italia, “quali le difficoltà strutturali legate ai fattori socio-economici, gli investimenti di grande portata da mettere in opera, la tendenza al ribasso dei valori di diossido di azoto, i tempi di attuazione necessariamente lunghi dei piani adottati, le tradizioni locali, la presenza di cofattori causali esterni quali la configurazione orografica di certe zone e la circolazione dei veicoli diesel”.
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