A seguito dello stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura per i lavori avviati dal 17 febbraio scorso, previsto dal Dl n.11/2023, si è paventata la possibilità di applicare la medesima limitazione per le eventuali varianti rispetto al progetto iniziale.
In particolare viene previsto che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abitativo richiesto “in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire” non ha rilevanza “ai fini del rispetto dei termini previsti”.
“In sintesi, al fine di verificare gli effetti della scadenza del 16 febbraio – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – si guarda alla CILAS originaria e non a quelle in variante presentate successivamente, ovvero le varianti successive al 16 febbraio non rientrano nell’ambito applicativo del decreto che ha bloccato le cessioni”.
La norma stabilisce inoltre, con riferimento agli interventi sulle parti comuni di proprietà del condominio, che non rileva, ai medesimi fini, l’eventuale nuova delibera assembleare avente ad oggetto l’approvazione della variante.
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