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Da ingredienti a valori nutrizionali: le regole sull’etichettatura degli alimenti

Da quasi otto anni, precisamente dal 13 dicembre del 2014, tutti gli operatori del settore agroalimentare sono obbligati a esporre l’etichettatura degli alimenti. Questo in base alle disposizioni generali del Regolamento europeo 1169 del 2011 sulla fornitura di informazioni relative al cibo che i consumatori acquistano. L’obiettivo è assicurare chiarezza sui prodotti, in modo da non indurre il consumatore in errore su caratteristiche, proprietà o possibili effetti.

Le indicazioni sono presenti sul portale del ministero della Salute e vedono la distinzione tra alimenti preimballati, sui quali le informazioni obbligatoriedevono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta”, e alimenti non preimballati, in questo caso le informazioni “devono essere trasmesse all’operatore che li riceve, affinché possa fornirle al consumatore finale”. Devono essere obbligatoriamente indicate caratteristiche come la denominazione dell’alimento, l’elenco degli ingredienti, gli ingredienti o coadiuvanti tecnologici elencato nell’allegato II o derivati da una sostanza o un prodotto elencato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata, la quantità degli ingredienti o categorie di ingredienti, la quantità netta dell’alimento e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.

Non solo, perché tra le informazioni che inderogabilmente vanno fornite al consumatore ci sono anche le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare, il Paese d’origine o il luogo di provenienza, le istruzioni per l’uso (per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento) e una dichiarazione nutrizionale (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale). Per le bevande che contengono più dell’1,2 % di alcol in volume, poi, va indicato il titolo alcolometrico volumico effettivo.

Ovviamente, la prescrizione è che tutte le indicazioni siano stampate in modo chiaro e leggibile, il carattere deve avere una dimensione non inferiore a 1,2 millimetri, mentre nelle confezioni più piccole non deve essere inferiore a 0,9 millimetri. Sull’etichetta possono essere inserite anche altre informazioni, che vengono però considerate facoltative o, quantomeno, su base volontaria. E devono soddisfare alcuni requisiti: non devono indurre in errore il consumatore, non devono essere ambigue né confuse, devono basarsi nel caso su dati scientifici pertinenti e non possono occupare lo spazio disponibile in etichetta per le informazioni obbligatorie.

Chiara Troiano

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