Per quanto concerne le attività di accertamento e ispezione, in linea con i nuovi principi del decreto legislativo 192 del 2005 e con l’obiettivo di aumentarne l’efficacia, sono previsti controlli documentali, dunque accertamenti, per gli impianti tra i 20 e i 70 kilowatt, e controlli “in situ” per gli impianti di potenza superiore.
Sono state previste inoltre ispezioni per verificare il rispetto dei periodi di accensione e delle temperature interne nell’esercizio degli edifici aperti al pubblico.
Le ispezioni si indirizzano dunque sugli impianti di maggiore potenza e rilevanza in termini di sistema, con accertamento documentale per quelli più piccoli.
È lasciata in ogni caso a Regioni e Province autonome la possibilità di ampliare il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire controlli e ispezioni.
Le disposizioni proposte nello schema di DPR stabiliscono dunque regole per il miglior rendimento energetico degli impianti termici, ossia il minor consumo di energia primaria, non intervenendo sulla disciplina della sicurezza degli impianti, indirizzando puntualmente l’azione dove occorre raggiungere il risultato ambientale.
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