Dopo mesi di incertezza interpretativa e controlli fiscali contestati, arriva un chiarimento destinato a incidere in modo significativo sui rapporti tra Fisco e imprese. Con l’atto di indirizzo del 22 dicembre 2025, il Governo interviene sul tema del riporto delle perdite fiscali legate ai contributi Covid, fermando di fatto gli accertamenti fondati sulla riduzione delle perdite in presenza di aiuti emergenziali dichiarati non imponibili.
“Nella risposta all’interpellanza parlamentare n. 5/04589/2025 – sottolinea Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – l’Agenzia delle Entrate aveva confermato la propria impostazione: gli aiuti erogati durante l’emergenza Covid-19, qualificati come non imponibili dall’articolo 10-bis del D.L. 137/2020, dovevano essere considerati “proventi esenti” e, in quanto tali, idonei a ridurre le perdite fiscali riportabili”.
Secondo questa lettura, il fatto che tali contributi non concorressero alla formazione del reddito imponibile e della base IRAP non escludeva la loro rilevanza ai fini dell’articolo 84 del TUIR.
“L’atto di indirizzo in oggetto chiarisce che, ai fini del riporto delle perdite, solo i proventi esenti in senso stretto determinano la riduzione dell’importo riportabile. Accanto ai proventi esclusi e a quelli esenti – prosegue Baldino – viene esplicitamente individuata una terza categoria, ovvero i componenti positivi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile e, in generale, della base IRAP”.
Questi ultimi, secondo il MEF, sono assimilabili ai proventi esclusi e, pertanto, non incidono sulla perdita fiscale riportabile.