Il Tar Veneto, con una sentenza pubblicata il 30 aprile 2026, ha stabilito che la presenza di “indicatori di non idoneità” su un terreno agricolo non costituisce un divieto assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici, né giustifica un diniego automatico da parte delle amministrazioni locali. La controversia nasce dal rifiuto opposto ad un progetto fotovoltaico situato in una zona agricola definita “di pregio”. Secondo l’amministrazione procedente, tale qualifica urbanistica sarebbe stata incompatibile con l’insediamento energetico.
Tuttavia, i giudici amministrativi hanno ribaltato questa visione, sottolineando che se un’area è classificata come “idonea” dalla normativa statale (ex lege), il Comune non può opporsi basandosi esclusivamente su indici urbanistici locali o su generiche tutele del paesaggio agricolo. La sentenza chiarisce un punto fondamentale: tali indicatori non equivalgono a un’incompatibilità urbanistica. Questi elementi devono essere intesi come segnali di attenzione, ma non possono tradursi in un automatismo che impedisca lo sviluppo delle fonti rinnovabili, specialmente quando il sito rispetta i criteri stabiliti dalle norme di ragno primario per la transizione energetica.
Il Tar si è pronunciato anche sulla controversa questione della vicinanza alle zone industriali. Nel caso in esame, è stato confermato che la presenza di impianti produttivi limitrofi rende l’area agricola circostante idonea alla installazione di impianti da fonte rinnovabile.
La sentenza ribadisce inoltre che la definizione di “area idonea” prevale sulle restrizioni regionali o provinciali più stringenti che non siano supportate da un reale vincolo di tutela previsto dal Codice dei Beni Culturali. Questa decisione rappresenta un precedente significativo per le aziende del settore. In un contesto normativo spesso frammentato, il Tar Veneto riafferma la supremazia della legge statale e degli obiettivi di decarbonizzazione rispetto ai tentativi degli enti locali di limitare l’uso del suolo agricolo per il fotovoltaico.