Con l’articolo 9 del disegno di legge 2582 in Italia è stato introdotto, con la legge di bilancio 2018, il divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche dal 1 gennaio 2020. Il divieto riguarda la messa in commercio di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.
La legge italiana intende per microplastiche le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici. I trasgressori del divieto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell’attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge n. 689 del 1981 viene presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.