Bonus edilizi, l’opzione di ripartizione in 10 anni dei crediti residui

I chiarimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini

Con il provvedimento n.2023/132123 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  Ernesto Maria Ruffini sono state approvate le disposizioni di attuazione dell’art.9, comma 4 del Dl n.176/2022 in tema di fruizione in dieci rate annuali dei crediti d’imposta residui derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura relative alle detrazioni per gli interventi edilizi agevolati ai fini del Superbonus, del superamento ed eliminazione di barriere architettoniche e del Sismabonus.

Secondo il provvedimento attuativo, la quota residua di ciascuna rata annuale dei predetti crediti d’imposta, non ancora utilizzata in compensazione, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione – sostiene Fedele Santomauro, vicepresidente dell’Istituto nazionale Esperti Contabili – potrà essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria”.
Ciascuna nuova rata potrà essere utilizzata in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre relativo al nuovo anno di riferimento.