Con la sentenza n.8573/2026, la Corte di Cassazione definisce i confini della responsabilità penale in materia di agevolazioni fiscali per l’edilizia, con particolare riferimento al “Bonus facciate”.
Il principio cardine chiarisce che la produzione consapevole di dichiarazioni ideologicamente false all’interno della documentazione antifrode integra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
“La Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della punibilità, non rileva la legittimità sostanziale dei requisiti richiesti dall’Amministrazione Finanziaria, bensì la natura ingannevole dei mezzi utilizzati. La produzione di documenti ideologicamente falsi, prescritti dalla normativa antifrode – ha evidenziato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – è considerata idonea a indurre in errore l’Amministrazione e a procurare un ingiusto profitto attraverso la percezione di erogazioni pubbliche sotto forma di crediti d’imposta”.
Un punto nodale della sentenza riguarda l’interpretazione dell’Art. 121 del Dl n. 34/2020.
“Gli Ermellini hanno chiarito che l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito richiede, già su base testuale, che gli interventi siano stati almeno avviati; che il ricorso legislativo alla disciplina degli stati di avanzamento – prosegue Rosignoli – conferma che il fatto generatore del credito è l’esecuzione, anche parziale, dell’intervento edilizio, Infine, senza l’avvio dell’attività edilizia, viene meno la logica causale tra l’esecuzione dei lavori e il relativo costo, rendendo il credito d’imposta privo di fondamento”.