Bonus facciate, senza fattura fiscalmente valida il sequestro va rivalutato

La Suprema Corte richiama il Tribunale del riesame: occorre accertare se il documento sia stato realmente emesso e trasmesso tramite SdI

Nel sequestro preventivo per crediti fiscali inesistenti non è sufficiente una motivazione generica sul fumus commissi delicti. Il Tribunale del riesame deve verificare concretamente se il documento posto alla base del credito sia effettivamente una fattura fiscalmente valida e se siano state esaminate le contestazioni della difesa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 25283/2026, con cui ha annullato con rinvio un provvedimento relativo al sequestro disposto nell’ambito di un’indagine su presunti crediti d’imposta inesistenti legati a Superbonus 110% e bonus facciate.
“Secondo i giudici, il provvedimento si era limitato a rilevare che il documento era stato consegnato al professionista incaricato di predisporre la comunicazione di cessione del credito – sottolinea Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – senza però chiarire se la fattura fosse stata emessa secondo le regole fiscali”. In particolare, non era stato verificato se il documento fosse stato trasmesso tramite il Sistema di Interscambio né se potesse essere considerato una fattura valida ai fini della disciplina penale tributaria.
“Un altro passaggio centrale della sentenza riguarda il ruolo della comunicazione telematica della cessione del credito. Tale comunicazione – prosegue Buselli – non può essere equiparata a una fattura né può sostituirla, perché non dimostra l’esistenza dei lavori agevolati o del fatto generatore del credito”.
La sua funzione è esclusivamente quella di informare l’Amministrazione finanziaria del trasferimento del credito a un soggetto diverso dal beneficiario originario.