Anche i contribuenti in regime forfettario possono beneficiare del credito d’imposta per incapienza legato agli investimenti in start-up e PMI innovative. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 29/2026.
“L’Amministrazione finanziaria, ha ricordato che la finalità della disposizione è consentire al contribuente di non perdere il beneficio fiscale quando la detrazione spettante supera l’imposta lorda dovuta. In tal caso – evidenzia Maria Vittoria Tonelli, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – l’eccedenza può essere convertita in credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione nei periodi successivi”.
Il regime forfettario, per sua natura, non consente di sfruttare direttamente le detrazioni IRPEF, poiché l’imposta è determinata applicando un’aliquota sostitutiva del 15% (o del 5% nei casi agevolati) sul reddito calcolato in modo forfettario.
“Tuttavia – prosegue Tonelli – secondo l’Agenzia, la norma sul credito d’imposta non introduce limitazioni soggettive e si fonda esclusivamente sulla condizione di incapienza rispetto all’IRPEF teoricamente spettante”.
Di conseguenza, anche i contribuenti forfettari, se in presenza dei requisiti previsti per gli investimenti agevolati, possono trasformare la detrazione non utilizzabile in un credito d’imposta. Tale credito potrà essere impiegato sia in diminuzione delle imposte dovute in dichiarazione, sia in compensazione, compresa l’imposta sostitutiva propria del regime forfettario.