Per gli interventi di efficientamento energetico domestico e per ottenere le detrazioni previste dalla legge, c’è una differenza significativa tra l’Ecobonus e il Bonus Casa 50%. Nel primo caso, infatti, per ottenere il bonus è indispensabile inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dell’intervento, l’attestato di certificazione o prestazione energetica, che deve essere redatto da un tecnico abilitato non coinvolto nei lavori. Per i lavori realizzati dal 6 ottobre 2020, l’obbligo di trasmissione dei certificati deve avvenire in via telematica nell’apposita sezione del sito dell’Enea.
“Va ricordato che le detrazioni per l’Ecobonus, regolate dalla legge n.296/2006 e dal decreto legge n.63/2013, hanno un limite variabile in funzione dell’intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile per l’agevolazione – sottolinea Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – l’Ecobonus prevede una detrazione al 65%, ridotta dal 2018 al 50% per alcuni interventi. La detrazione può riguardare l’installazione di condizionatori d’aria, caldaie a biomasse, impianti geotermici o interventi di coibentazione”.
Diversi gli obblighi per il Bonus Casa. “Ai fini della detrazione, la comunicazione all’Enea non è essenziale, in base a quanto previsto dal decreto legge sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio – conclude Benna – la trasmissione delle informazioni sui lavori, in questo caso, ha come unico fine il monitoraggio e l’analisi del risparmio energetico conseguito con gli interventi realizzati”.