La presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas), o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non assume alcuna rilevanza né ai fini del periodo transitorio disciplinato dall’art.1, comma 894 della Legge n.197/2022, né per il blocco delle cessioni introdotto dal Dl n.11/2023.
“È opportuno ricordare infatti che l’articolo 119, comma 13-quinquies, del Dl n. 34/2020, nell’ammettere le varianti progettuali quale naturale eventualità, prevede espressamente che in caso di varianti in corso d’opera dall’altra – spiega Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata. Dello stesso avviso anche la Circolare 27/E del 2023 secondo la quale, in caso di varianti in corso d’opera, queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione dell’originaria Cila presentata”.
“La verifica temporale necessaria per stabilire l’applicabilità delle deroghe alla cessione del credito previste dall’articolo 2, commi 2 e 3, del Dl. 11/2023, deve sempre avvenire con riferimento – prosegue Santoriello – nel caso del Superbonus, alla data di presentazione dell’originaria Cilas, negli altri casi, alla data di presentazione dell’originario diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento da eseguire. In tutti i casi di interventi condominiali, indipendentemente dalla natura dell’agevolazione, con riferimento alla data della delibera di esecuzione dei lavori”.