Formazione finanziata da fondi bilaterali, le prestazioni sono soggette a IVA

La Cassazione chiarisce che le prestazioni finanziate tramite fondo bilaterale sono imponibili ai fini IVA e non rientrano nell’esenzione prevista per gli enti formativi riconosciuti dalla pubblica amministrazione

Le prestazioni di formazione rese alle agenzie per il lavoro da enti e società finanziati tramite il fondo bilaterale previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 sono imponibili ai fini IVA e non rientrano nel regime di esenzione previsto per le attività didattiche e formative.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21600/2026.

La Suprema Corte ha ricordato che, ai fini dell’esenzione IVA prevista dall’art.10 comma 1 n.20 del D.P.R. n.633/1972 – evidenzia Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabilioccorrono due requisiti: uno oggettivo, relativo alla natura formativa dell’attività, e uno soggettivo, relativo al soggetto erogatore, che deve essere un ente pubblico oppure un organismo riconosciuto dallo Stato come avente finalità simili”.

La Corte ha poi chiarito che i controlli svolti sul fondo da Ministero del Lavoro e ANPAL riguardano la gestione delle risorse e non equivalgono a un riconoscimento degli enti formativi ai fini fiscali.

La sentenza richiama la norma di interpretazione autentica della Legge di Bilancio 2025, che stabilisce che le prestazioni di formazione finanziate tramite il fondo bilaterale verso le agenzie per il lavoro sono soggette a IVA ed evidenzia – prosegue Colonna – che la disciplina conferma che in passato c’era incertezza interpretativa e che l’intervento del legislatore serve a chiarire definitivamente il regime fiscale applicabile”.

Ne deriva che le prestazioni formative in questione sono imponibili IVA e l’imposta applicata in fattura può essere legittimamente detratta dall’agenzia per il lavoro secondo le regole ordinarie.