Conti correnti, depositi, bonifici, assegni, dossier titoli e altri rapporti finanziari possono entrare nel perimetro delle indagini dell’Amministrazione finanziaria.
Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, infatti, possono acquisire dagli intermediari dati, notizie e documenti relativi ai rapporti intrattenuti dal contribuente, anche attraverso l’Anagrafe dei rapporti finanziari.
“Il controllo può riguardare anche conti cointestati, delegati o formalmente intestati a terzi – evidenzia Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – quando le movimentazioni risultino concretamente riferibili al soggetto verificato. Particolare attenzione deve essere prestata ai versamenti: in assenza di una giustificazione specifica, le somme accreditate possono essere considerate imponibili”.
Per gli imprenditori, inoltre, anche determinati prelevamenti possono essere ricondotti a ricavi non dichiarati; tale presunzione non opera invece nei confronti dei professionisti.
La difesa richiede quindi una ricostruzione puntuale delle operazioni.
“Giroconti, finanziamenti, restituzioni, disinvestimenti e somme già contabilizzate – prosegue Santoriello – devono essere collegati alla relativa documentazione, predisponendo un prospetto che riporti per ogni movimento data, importo, causale, controparte e giustificazione fiscale”.
Un profilo particolarmente rilevante riguarda l’autorizzazione preventiva alle richieste rivolte agli intermediari.
La Cassazione chiarisce che l’autorizzazione al controllo bancario deve essere preventiva e adeguatamente motivata. Se manca o è carente, i dati acquisiti possono essere inutilizzabili.