L’intelligenza artificiale è entrata anche negli studi professionali. I sistemi generativi possono velocizzare la ricerca, organizzare grandi quantità di informazioni e suggerire argomentazioni, ma non possono sostituire il controllo e la valutazione del professionista.
Infatti, l’articolo 13, comma 1, della Legge 132/2025, considera l’IA uno strumento di supporto e attribuisce al professionista la responsabilità del risultato finale.
Questo significa che ogni informazione utilizzata in un atto, deve essere verificata.
Il problema diventa più delicato quando l’IA produce le cosiddette “allucinazioni”: sentenze inesistenti o decisioni reali ma riferite a questioni completamente diverse.
“Pertanto, l’utilizzo dell’IA non è vietato – evidenzia Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – ma deve essere accompagnato da un controllo umano. Inserire in un atto processuale riferimenti mai verificati può compromettere la credibilità della difesa e avere conseguenze anche sul piano processuale e disciplinare”.
“I giudici hanno già individuato diverse possibili conseguenze – prosegue Santoriello – dalla condanna per responsabilità aggravata alla segnalazione al Consiglio dell’Ordine, fino all’inammissibilità di un’impugnazione”.
Nel processo civile, l’uso di sentenze inesistenti o alterate può violare i doveri professionali e avere conseguenze anche economiche, mentre nel processo penale le conseguenze possono essere ancora più pesanti: la Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso basato su precedenti inventati, imponendo anche spese e una somma alla cassa delle ammende.