n materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in particolare in relazione all’uso fraudolento del ‘Sismabonus’ edilizio, è di particolare interesse la sentenza n.23402/2024 della Corte di Cassazione. “Nel caso in esame, una professionista ha rilasciato false attestazioni relative al compimento di opere appaltate e fatturate e che hanno generato crediti d’imposta fittizi per una Società appaltatrice che successivamente ha ceduto tali crediti a terzi. Il Tribunale di Udine – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo dei beni della professionista, ritenendo configurato il reato di truffa aggravata”.
La configurazione del reato è stata basata sulla costituzione del credito fiscale fittizio e la sua cessione a terzi, senza considerare l’effettivo utilizzo in compensazione.
“La Suprema Corte, ha accolto il ricorso della professionista – prosegue Santoriello – affermando che il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è configurabile solo quando i crediti ceduti sono stati effettivamente riscossi o utilizzati in compensazione. Solo a questo punto si può parlare di danno concreto per lo Stato, in quanto si verifica una perdita di denaro reale”. Gli Ermellini hanno poi precisato che prima che si realizzi il danno allo Stato, può esistere solo il tentativo di truffa o eventualmente una truffa ai danni dei cessionari dei crediti fittizi. Pertanto, l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Udine per un nuovo giudizio.