Società a ristretta base, gli utili extracontabili si presumono distribuiti ai soci

Il Decreto Omnibus codifica la presunzione già affermata dalla giurisprudenza, ma delimita le rettifiche societarie che possono riflettersi sui soci

Con il D.Lgs. 148/2026, il cosiddetto Decreto Omnibus, cambia il quadro dell’accertamento fiscale per le società di capitali a ristretta base partecipativa. L’articolo 23 porta a livello normativo un meccanismo elaborato fino a oggi soprattutto dalla giurisprudenza: quando nei confronti della società vengono accertati utili extracontabili, si presume che questi siano stati distribuiti ai soci, salvo prova contraria.
La presunzione riguarda solo ricavi non contabilizzati e non dichiarati o costi inesistenti dedotti dalla società. Esclusi, invece, i costi realmente sostenuti ma ritenuti indeducibili per motivi di inerenza, competenza o carenze documentali.
“Gli utili presunti distribuiti ai soci mantengono la natura di dividendi e seguono quindi il relativo regime fiscale. Per le persone fisiche che detengono la partecipazione fuori dall’attività d’impresa – sottolinea Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabilisi applica ordinariamente la ritenuta del 26%”.
La presunzione di distribuzione degli utili resta relativa.
“Il socio – prosegue Santomauro – può dimostrare di non aver percepito le somme, anche provando la propria estraneità alla gestione. Non basta però la sola documentazione bancaria personale, servono elementi coerenti sul ruolo del socio e sull’organizzazione della società”.
Anche la società può contestare l’omessa ritenuta, perché l’accertamento di maggiori utili non dimostra automaticamente che questi siano stati distribuiti.
La nuova disciplina, infine, richiede di distinguere tra formazione dell’utile extracontabile, presunta distribuzione e tassazione del dividendo.