La Legge di Bilancio 2024 è intervenuta in tema di plusvalenze generate dalla cessione di immobili che hanno beneficiato del Superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020. La nuova lettera b-bis dell’articolo 67 del TUIR, infatti, ha previsto una nuova fattispecie che determina una plusvalenza tassabile avete natura di reddito diverso.
“La nuova fattispecie si applica alle cessioni di immobili oggetto dei lavori agevolati con Superbonus – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – e la sua rilevanza fiscale è legata al periodo di tempo trascorso dalla conclusione dei lavori agevolati”
Due gli scenari principali: in caso di Superbonus, la plusvalenza è tassabile solo se la cessione avviene entro dieci anni dalla conclusione dei lavori agevolati; senza Superbonus, la plusvalenza è rilevante fiscalmente solo se la cessione avviene entro cinque anni dall’acquisto dell’immobile.
È possibile però che la rilevanza fiscale della plusvalenza potrebbe essere influenzata da contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
“Qualora venga contestata la spettanza e notificato un atto di recupero, se il contribuente accetta il recupero e restituisce il credito d’imposta, la plusvalenza non sarà tassabile. In caso di contenzioso invece – prosegue Santoriello – la situazione diventa più incerta e sarebbe opportuno per il notaio determinare la plusvalenza e liquidare l’imposta sostitutiva del 26%, assumendo come ipotesi che il contenzioso abbia esito positivo”.
In caso di esito negativo, il contribuente dovrà restituire il credito d’imposta.