In materia di superbonus, è di estrema attualità e complessità il tema del controllo e della gestione delle frodi. L’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria si è concentrata principalmente sui controlli preventivi, utilizzando le disposizioni introdotte dall’art.112-bis del D.Lgs n.34/2020. “La citata norma permette al Fisco di sospendere temporaneamente, fino a 30 giorni – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – gli effetti delle comunicazioni relative alle cessioni di crediti e alle opzioni, nel caso in cui vengano rilevati profili di rischio”.
Secondo la giurisprudenza di merito, le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria sono spesso avanzate senza un formale atto di contestazione, ma piuttosto per mezzo della procedura di controllo preventivo.
“In questi casi, a seguito della sospensione temporanea e l’annullamento della comunicazione – prosegue Santoriello – il Fisco esplicita le motivazioni dell’annullamento solo nel provvedimento di diniego del potere di autotutela, che segue l’istanza di revisione del contribuente. Questo provvedimento assume quindi una funzione integrativa della ricevuta di annullamento”.
Un approccio anomalo che obbliga il contribuente a difendersi attraverso l’impugnazione della ricevuta di rigetto e del rifiuto espresso sull’istanza di autotutela, senza poter ottenere un vero contraddittorio preventivo, come previsto dallo Statuto del contribuente.
Inoltre, considerati i tempi lunghi del contenzioso, c’è il rischio che i crediti d’imposta oggetto del contenzioso risultino già scaduti e quindi inutilizzabili.