Legislazioni concorrenti: il riparto delle competenze fra Stato e Regioni

La rigenerazione urbana è multidimensionale e si presta a declinazioni diverse, a condizione che siano tutte ricollegabili all’ambito materiale del 'governo del territorio'

senato

La rigenerazione urbana è, a livello di competenze, ripartita fra Stato e Regioni. La nozione afferisce anzitutto alla materia governo del territorio, che la Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, ma intercetta in modo rilevante la materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, attribuita invece alla legislazione esclusiva dello Stato. Questo intreccio di competenze riflette la multidimensionalità del concetto di rigenerazione urbana che si presta a declinazioni diverse, a condizione che siano tutte ricollegabili all’ambito materiale del ‘governo del territorio‘. Le competenze e le legislazioni vengono dettagliate nel rapporto ‘Le politiche di rigenerazione urbana. Prospettive e possibili impatti‘ del Servizio Studi della Camera-Dipartimento Ambiente in collaborazione con l’istituto di ricerca Cresme, presentato alla Camera.

LEGISLAZIONE REGIONALE

Numerose Regioni hanno approvato leggi che, a vario titolo, introducono non solo discipline di dettaglio ma anche – in assenza di una specifica legislazione statale – princìpi in tema di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. Gli interventi legislativi regionali sono sostanzialmente ispirati a due modelli generali che rispondono a logiche diverse, anche se talvolta compresenti all’interno dello stesso impianto legislativo: un modello di regolamentazione incentrato prevalentemente sul perseguimento delle finalità di rigenerazione urbana attraverso un sistema di premialità urbanistiche ed edilizie e di incentivi, in alcuni casi previa definizione in ambito regionale di quantità massime di suolo consumabile a fini edificatori; un modello di regolamentazione maggiormente incline a considerare prioritari i processi di riuso e sostituzione edilizia senza consumo di nuovo suolo e orientato a garantire una più netta perimetrazione dei margini di confine dei centri abitati, configurando l’espansione edilizia come eccezione.

LEGISLAZIONE NAZIONALE

La legge che ancora oggi reca la disciplina più organica della materia urbanistica a livello nazionale risale al 1942 e, nonostante l’incompleta attuazione (a partire dal regolamento di esecuzione, mai emanato) e l’impianto centralizzatore, ha rappresentato la principale fonte di riferimento per l’individuazione dei princìpi fondamentali della materia, ai quali ha dovuto uniformarsi la legislazione regionale di dettaglio adottata a partire dal 1970. La vigente legislazione statale in materia affida alla competenza dei comuni la pianificazione urbanistica e la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale. In particolare, la legge n. 1150/1942 ha previsto l’istituzione di un piano regolatore generale quale strumento principale, affidato alla responsabilità del comune, di pianificazione e controllo dello sviluppo urbano, da attuare attraverso piani particolareggiati esecutivi redatti dal comune medesimo. Sempre a livello di pianificazione comunale ci sono anche i regolamenti di attuazione della legge ponte con cui sono stati introdotti i cosiddetti ‘standard urbanistici’, cioè la quantità minima di spazio che ogni piano regolatore generale deve inderogabilmente riservare all’uso pubblico e le distanze minime e altezze massime da osservare nell’edificazione degli e tra gli edifici, nonché ai lati delle strade.

A livello territoriale più ampio, la legge n. 1150/1942 ha inoltre previsto i piani territoriali di coordinamento, finalizzati ad orientare e coordinare l’attività urbanistica di aree vaste e vincolanti per i piani subordinati, poi variamente ridenominati e rimodulati nella legislazione regionale, che costituiscono il primo livello di pianificazione urbanistica con efficacia di orientamento e indirizzo e ai quali è affidato il compito di garantire il coordinamento con gli atti di pianificazione settoriale (ad es. i piani paesaggistici). Completano il quadro di riferimento della legislazione statale in materia di urbanistica e governo del territorio la disciplina dell’attività costruttiva edilizia contenuta nel Testo unico in materia edilizia e la disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità contenuta nel Testo unico di cui al D.P.R. n. 327/2001.