L’Unione Europea va all’attacco delle pratiche commerciali sleali e punta sulla tutela dei consumatori e della transizione verde. Con la proposta di due direttive per l’aggiornamento delle regole sulla durata e la riparabilità dei prodotti, la Commissione europea ha messo nero su bianco le linee-guida che prospettano una stretta contro greenwashing, obsolescenza programmata e informazioni ingannevoli a livello ambientale.
La proposta, che dovrà essere discussa dal Parlamento e dal Consiglio dell’UE, prevede il diritto di “fare scelte informate e rispettose dell’ambiente” al momento dell’acquisto di un bene di consumo, ovvero la possibilità di “sapere per quanto tempo un prodotto è progettato per durare e come, in caso, può essere riparato”. Le informazioni potranno essere fornite sulla confezione del prodotto o su un sito web, ma comunque sempre “prima dell’acquisto e in modo chiaro e comprensibile”. Una volta adottate e recepite le due direttive nella legislazione nazionale di ogni Stato membro dell’Ue, i consumatori avranno diritto a rimedi in caso di violazione di questo diritto.
Nel testo della prima proposta di direttiva l’esecutivo comunitario specifica che “se il produttore di un bene di consumo offre una garanzia commerciale di durata superiore a due anni, il venditore deve fornire questa informazione al consumatore”, mentre, nel caso di beni energivori, questo vale “anche quando il produttore non ha comunicato una garanzia commerciale di durata”. Per quanto riguarda le riparazioni, devono essere fornite specifiche “pertinenti”, come il punteggio di riparabilità, la disponibilità di pezzi di ricambio, il manuale di riparazione e gli aggiornamenti del software, nel caso di dispositivi intelligenti e contenuti digitali.
Ampio lo spazio riservato alla lotta contro le “pratiche commerciali sleali”, come l’ecologismo di facciata, l’obsolescenza precoce e le informazioni ingannevoli sulla sostenibilità. Considerando le “pratiche commerciali sleali”, la seconda proposta di direttiva amplia la lista delle caratteristiche su cui un commerciante non può ingannare i consumatori, per coprire l’impatto ambientale e sociale, la durata e la riparabilità dei prodotti. Tra le pratiche ingannevoli ci sono anche le dichiarazioni ambientali “senza impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili, e senza un sistema di monitoraggio indipendente”. Nello specifico, il consumatore non potrà essere tenuto all’oscuro di software che fermano o declassano la funzionalità del prodotto dopo un determinato periodo di tempo, o di limitazioni quando si utilizzano pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale. Non potranno essere utilizzate affermazioni ambientali generiche come ‘ecologico’, ‘eco’ o ‘verde’, che “suggeriscono erroneamente o creano l’impressione di eccellenti prestazioni ambientali” quando non possono essere dimostrate, oppure estendere l’affermazione all’intero prodotto, quando in realtà riguarda uno solo dei suoi aspetti. Allo stesso modo, non potranno essere esposte etichette di ‘sostenibilità volontaria’ che non si basino su un sistema di verifica indipendente o stabilito dalle autorità pubbliche.