Bonus edilizi, è già truffa con la prima cessione

La sentenza n. 40015/2024 della Corte di Cassazione torna a chiarire le condizioni che configurano il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con particolare riferimento ai crediti d’imposta legati ai bonus edilizi in relazione a lavori non effettivamente eseguiti.

“La Suprema Corte ha precisato che il reato di truffa aggravata nel contesto dei bonus edilizi – sottolinea Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabilisi configura quando si induce in errore la Pubblica Amministrazione, si provoca un danno economico per lo Stato rappresentato dall’erogazione di fondi non dovuti o si realizza un profitto ingiusto per il cedente che si perfeziona già alla prima cessione del credito”.

Questa sentenza però si pone in contrasto con un precedente orientamento della Cassazione che riteneva che il reato di truffa aggravata fosse perfezionato solo con la compensazione o riscossione del credito, momento in cui si concretizzava il danno per l’Amministrazione. “La sentenza in oggetto invece – prosegue Colonna – sostiene che il reato è perfezionato già alla prima cessione, dato che la PA risulta indotta in errore e il cedente realizza l’ingiusto profitto”.

I Supremi Giudici hanno anche evidenziato la complessità della cessione del credito in ambito fiscale, dove le figure coinvolte sono tre: il debitore ceduto, il cedente e il cessionario. Secondo la Corte, il fatto che il soggetto ingannato (la PA) non coincida con il danneggiato finale (il cessionario che acquista un credito inesigibile) non impedisce di considerare il reato come consumato.

Bonus edilizi, Cuchel (Anc): Giro di vite del Governo

Il Governo forza la mano sul superbonus, imponendo nuove strette. Il Consiglio dei Ministri ha introdotto misure urgenti in materia di bonus edilizi che comportano un blocco definitivo all’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito anche per gli interventi realizzati nei territori colpiti da eventi sismici e meteorologici e le opere realizzate dalle Onlus, dalle Associazioni di Promozione Sociale e dalle Associazioni di Volontariato che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, fino ad oggi escluse da ogni forma di limitazione.

“Il blocco si estende anche agli interventi effettuati da Istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale – spiega Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – e agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche”.

“Il nuovo decreto introduce anche restrizioni sulle compensazioni per gli importi superiori a diecimila euro per imposte erariali e relative a sanzioni, bloccando l’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta fino a concorrenza degli importi dei ruoli e carichi scaduti. Restano invece validi – prosegue Cuchel – i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito”.

Entro il 4 aprile tutte le opzioni relative alle spese effettuate nel 2023 andranno comunicate all’Agenzia delle Entrate. L’omessa trasmissione, per gli interventi già avviati determina l’applicazione di una sanzione di 10.000 euro, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Bonus edilizi, le limitazioni alle varianti

A seguito dello stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura per i lavori avviati dal 17 febbraio scorso, previsto dal Dl n.11/2023, si è paventata la possibilità di applicare la medesima limitazione per le eventuali varianti rispetto al progetto iniziale.

In particolare viene previsto che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abitativo richiesto “in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire” non ha rilevanza “ai fini del rispetto dei termini previsti”.

In sintesi, al fine di verificare gli effetti della scadenza del 16 febbraio – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – si guarda alla CILAS originaria e non a quelle in variante presentate successivamente, ovvero le varianti successive al 16 febbraio non rientrano nell’ambito applicativo del decreto che ha bloccato le cessioni”.

La norma stabilisce inoltre, con riferimento agli interventi sulle parti comuni di proprietà del condominio, che non rileva, ai medesimi fini, l’eventuale nuova delibera assembleare avente ad oggetto l’approvazione della variante.