Energia, Benna (Cassa ragionieri): “Bonus condizionatori, tre opzioni disponibili”

Grazie al Bonus Condizionatori sarà possibile portare in detrazione le spese sostenute per un nuovo impianto di climatizzazione. Tre le opzioni a disposizione tra cui scegliere.
Utilizzando la detrazione per le ristrutturazioni di cui all’art. 16-bis del TUIR, è possibile portare in detrazione anche il mero acquisto del condizionatore estivo con pompa di calore, anche non ad alta efficienza energetica. In tale ipotesi – sottolinea Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili l’intervento può essere effettuato solo su unità immobiliari residenziali e la detrazione risulta pari, fino al 31 dicembre 2024, al 50% della spesa sostenuta con un massimale di 96.000 euro”.

In alternativa è possibile usufruire dei bonus energetici, pari al 65% della spesa sostenuta a condizione che l’immobile sia dotato di un impianto di riscaldamento invernale. È inoltre necessaria – prosegue Benna – la sostituzione integrale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza”. Questa tipologia di detrazione può essere applicata anche alle unità di tipo non residenziale e l’importo massimo della detrazione nella misura di 30.000 euro. Infine, entro il 31 dicembre 2023, è possibile fruire della detrazione prevista dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 che attribuisce un vantaggio fiscale del 110 o del 90%, a seconda della data di presentazione della Cila Superbonus. Le ultime due detrazioni descritte è necessario inviare all’Enea, entro il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva dell’intervento redatta da un tecnico abilitato.

Edilizia, Santoriello (Cassa ragionieri): “Tre bonus per rimozione barriere architettoniche”

La rimozione delle barriere architettoniche è uno dei pochi bonus che consente ancora oggi di fruire, in alcuni casi, della cessione del credito o dello sconto in fattura in alternativa alla detrazione, anche laddove il titolo edilizio sia successivo alla data di entrata in vigore del Dl n.11/2023 (ovvero dopo il 16 febbraio 2023). La prima disposizione riguarda le spese sostenute per gli interventi aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (di cui all’art. 16 – bis, comma 1, lett E del Tuir). “Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 la detrazione spetta nella misura del 50% con un massimale pari a 96.000 euro. Per beneficiarne però – spiega Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili deve essere presente nel nucleo familiare una persona portatrice di un handicap grave certificato ai sensi della legge n. 104/1992”. Per tale detrazione non è consentito fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.

In alternativa – aggiunge Santoriello –, l’art. 119, comma 2 del Dl n. 34/2020, stabilisce che è possibile fruire della detrazione del 110% o del 90% se gli interventi siano trainati dal Superbonus o dal super Sisma bonus”. Completamente diversa è la detrazione di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 che riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. La detrazione può essere fatta valere in cinque quote annuali di pari importo. Il vantaggio fiscale può essere ceduto o scontato ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, quindi anche laddove il titolo edilizio sia successivo al 16 febbraio 2023.

Imprese, Colonna (Cassa Ragionieri): “Flat tax incrementale anche per agricoltori”

In materia di Flat Tax un importante principio è stato espresso dall’Agenzia delle Entrate durante l’incontro di Telefisco 2023. Secondo l’Agenzia possono rientrare nel regime della flat tax incrementale anche gli imprenditori agricoli individuali che svolgono attività produttive di reddito di impresa determinato forfettariamente (agriturismo, oleoturismo, enoturismo). “I tecnici delle Entrate hanno ricordato che la Legge di bilancio 2023 – evidenzia Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa dei Ragionieri e degli esperti contabili – ha introdotto un regime agevolativo opzionale, la ‘tassa piatta incrementale’ o ‘flat tax incrementale’, limitatamente all’anno d’imposta 2023, sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle relative addizionali regionale e comunale”. “La norma prevede l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale. Il calcolo – prosegue Colonna – viene effettuato sull’incremento di reddito dell’anno oggetto di dichiarazione rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente”.

Buselli (Cassa Ragionieri): “Poste riattiva cessione del credito fino a 50mila euro”

Dopo una lunga sospensione, dallo scorso 3 ottobre, Poste Italiane ha riattivato la piattaforma per l’acquisto dei crediti d’imposta. Lo sportello sarà dedicato solo alle operazioni di prima cessione, ovvero all’acquisto dei crediti d’imposta nei confronti delle persone fisiche che abbiano sostenuto direttamente gli oneri per il recupero edilizio. Sono quindi esclusi i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in relazione a detrazioni maturate direttamente e all’acquisto di crediti già presenti sui cassetti fiscali (come quelli maturati a seguito di sconto sul corrispettivo). “L’importo massimo cedibile per ciascun soggetto è pari a 50.000 euro, anche tramite più cessioni, fermo restando che il totale dei crediti già ceduti e da cedere non potrà superare il limite di 150.000 euro“, evidenzia Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei Ragionieri e degli esperti contabili.

La proposta di cessione – spiega Buselli – potrà avere ad oggetto crediti Superbonus e altri Bonus minori la cui cessione è consentita ai sensi dell’articolo 121 del Dl n. 34 del 2020, limitatamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2024 in relazione a spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute in anni precedenti”. “Novità assoluta è la procedura di cessione. Infatti – prosegue Buselli – costituisce presupposto indefettibile l’assegna di segnalazioni al CAI e la titolarità di un conto Banco Posta su basi attive. Solo se l’istruttoria avrà esito positivo e Poste Italiane abbia reso disponibile l’accettazione contrattuale della proposta, il cliente potrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di cessione”.