Bonus edilizi, è già truffa con la prima cessione
La sentenza n. 40015/2024 della Corte di Cassazione torna a chiarire le condizioni che configurano il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con particolare riferimento ai crediti d’imposta legati ai bonus edilizi in relazione a lavori non effettivamente eseguiti.
“La Suprema Corte ha precisato che il reato di truffa aggravata nel contesto dei bonus edilizi – sottolinea Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – si configura quando si induce in errore la Pubblica Amministrazione, si provoca un danno economico per lo Stato rappresentato dall’erogazione di fondi non dovuti o si realizza un profitto ingiusto per il cedente che si perfeziona già alla prima cessione del credito”.
Questa sentenza però si pone in contrasto con un precedente orientamento della Cassazione che riteneva che il reato di truffa aggravata fosse perfezionato solo con la compensazione o riscossione del credito, momento in cui si concretizzava il danno per l’Amministrazione. “La sentenza in oggetto invece – prosegue Colonna – sostiene che il reato è perfezionato già alla prima cessione, dato che la PA risulta indotta in errore e il cedente realizza l’ingiusto profitto”.
I Supremi Giudici hanno anche evidenziato la complessità della cessione del credito in ambito fiscale, dove le figure coinvolte sono tre: il debitore ceduto, il cedente e il cessionario. Secondo la Corte, il fatto che il soggetto ingannato (la PA) non coincida con il danneggiato finale (il cessionario che acquista un credito inesigibile) non impedisce di considerare il reato come consumato.