Tonelli (Cnpr): Plusvalenza Superbonus non imponibile

Esenzione se l’immobile è stato abitazione principale nei dieci anni precedenti

Superbonus e plusvalenze immobiliari: arriva un nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sui casi in cui la vendita dell’immobile non genera reddito imponibile. La Risposta n. 124/2026 precisa che la tassazione può essere esclusa quando l’abitazione è stata destinata a dimora principale del cedente o dei familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti alla cessione. Il chiarimento riguarda l’applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR. In linea generale, la vendita di un immobile che ha beneficiato del Superbonus può generare una plusvalenza tassabile se avviene entro dieci anni dalla conclusione dei lavori.

“La normativa prevede però alcune eccezioni – evidenzia Maria Vittoria Tonelli, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabilil’imposta non si applica agli immobili ricevuti per successione né a quelli utilizzati come abitazione principale del proprietario o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo precedente alla vendita. Se tra l’acquisto e la cessione sono trascorsi meno di dieci anni, il requisito deve essere verificato con riferimento all’effettiva durata del possesso dell’immobile”.

“Inoltre – prosegue Tonelli – la plusvalenza non è imponibile se l’immobile è stato utilizzato come abitazione principale del proprietario o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti alla vendita”.

Un altro aspetto chiarito dall’Agenzia riguarda la data di acquisto dell’immobile. In caso di estinzione dell’usufrutto per rinuncia gratuita, non si realizza un nuovo acquisto: ai fini fiscali continua a valere la data originaria di acquisto della proprietà.