Utilizzare l’intelligenza artificiale nella redazione degli atti processuali può avere conseguenze rilevanti per i professionisti che omettono di verificarne i contenuti.
Lo ha ribadito il Tribunale di Siracusa, che con la sentenza n. 338/2026 ha affermato la possibile responsabilità aggravata per lite temeraria nei confronti del difensore che depositi in giudizio atti contenenti riferimenti giurisprudenziali inesistenti generati dall’IA.
La vicenda riguardava un procedimento nel quale il difensore aveva richiamato alcune pronunce della Cassazione, riportandone anche passaggi motivazionali. Dalle successive verifiche, però, è emerso che le sentenze indicate non contenevano i testi citati e, in alcuni casi, riguardavano questioni completamente diverse rispetto a quella oggetto della controversia.
“Tale errore, secondo il Tribunale, era riconducibile al fenomeno delle cosiddette ‘allucinazioni’ dell’intelligenza artificiale – spiega Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – cioè la capacità dei modelli generativi di elaborare informazioni formalmente plausibili ma prive di riscontro reale”.
Tuttavia, l’utilizzo di tali strumenti non può comportare un trasferimento della responsabilità dalla tecnologia al professionista.
“L’Avvocato è infatti tenuto a verificare autonomamente la correttezza delle informazioni inserite negli atti – conclude Accolla – soprattutto quando riguardano fonti normative o precedenti giurisprudenziali”.
Il deposito di citazioni inesistenti determina un aggravio dell’attività processuale, imponendo ulteriori controlli sia al giudice sia alla controparte.