l limite dell’80% previsto dall’articolo 84 del TUIR non obbliga il contribuente a utilizzare ogni anno tutte le perdite fiscali pregresse nella misura massima consentita. La norma stabilisce infatti, che le perdite possono essere portate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi fino a un massimo dell’80% del reddito imponibile del singolo esercizio.
La questione assume particolare rilievo quando una società dispone di perdite pregresse e, allo stesso tempo, registra un reddito sufficientemente elevato da consentirne l’utilizzo.
“La prima cosa da chiarire riguarda il calcolo del limite dell’80% – sottolinea Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – la percentuale si applica al reddito imponibile del periodo, non alle perdite pregresse disponibili. Fanno eccezione le perdite dei primi tre periodi d’imposta derivanti da una nuova attività produttiva, che possono essere utilizzate integralmente, nei limiti del reddito imponibile”.
“Una volta stabilito il limite dell’80%, resta da capire se il contribuente sia obbligato a utilizzarlo interamente. Secondo la Cassazione – prosegue Accolla – si tratta invece di una facoltà: il contribuente può scegliere di utilizzare solo una parte delle perdite pregresse e conservare il resto per gli anni successivi”.
Anche se il contribuente sceglie di non sfruttare tutto il limite dell’80%, il residuo deve essere indicato e monitorato correttamente in dichiarazione. Nel modello Redditi SC 2026, le perdite utilizzate vanno nel rigo RN4, mentre quelle ancora riportabili sono monitorate nel quadro RS.