Controlli fiscali automatizzati: la cartella può arrivare senza avviso bonario

Nel caso del concordato preventivo biennale, il suo ricevimento diventa determinante per evitare la decadenza dal beneficio

La mancata ricezione dell’avviso bonario non rende automaticamente illegittima una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato.
A chiarirlo è la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 732/2026, con cui precisa anche che quando il Fisco recupera somme già indicate dal contribuente nella dichiarazione ma non versate, può procedere direttamente alla riscossione senza la preventiva comunicazione di irregolarità.
“Nel concordato preventivo biennale, la comunicazione del controllo automatizzato assume un ruolo specifico – evidenzia Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – dalla sua ricezione decorrono i 60 giorni concessi al contribuente per regolarizzare il pagamento ed evitare la decadenza dal beneficio. In generale, l’avviso bonario è previsto soprattutto quando emergono dubbi o possibili errori nella dichiarazione, permettendo al contribuente di fornire chiarimenti prima dell’iscrizione a ruolo”.
“Inoltre, nel concordato preventivo biennale il mancato pagamento delle somme dovute può comportare, oltre alla riscossione del credito, anche la perdita del beneficio. Tuttavia – prosegue Santomauro – la decadenza non è immediata: il contribuente deve prima ricevere la comunicazione del controllo automatizzato e ha 60 giorni per regolarizzare la posizione”.
La sentenza distingue quindi tra la validità della cartella, possibile anche senza avviso bonario per imposte dichiarate e non versate, e la decadenza dal concordato, che richiede il rispetto della specifica procedura prevista dalla legge.