La mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è maturato un credito può determinare un controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria quando quel credito viene utilizzato successivamente in detrazione.
Il recupero può avvenire attraverso il controllo automatizzato previsto dall’art. 54-bis del Dpr n. 633/1972 e la successiva emissione della cartella di pagamento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.23915/2026, in cui ha precisato che il controllo deve rimanere di natura esclusivamente cartolare: l’Amministrazione può quindi rilevare l’incongruenza attraverso il confronto tra quanto indicato nella dichiarazione e i dati presenti nell’Anagrafe tributaria, senza effettuare valutazioni, stime o ulteriori attività istruttorie.
“Se la dichiarazione IVA dell’anno in cui è maturato il credito è stata omessa – spiega Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – il Fisco può recuperare l’imposta successivamente portata in detrazione tramite controllo automatizzato e cartella di pagamento, senza necessità di un avviso di accertamento”.
“Il controllo deve però limitarsi alla verifica formale dei dati – prosegue Baldino – il contribuente può comunque dimostrare in giudizio l’esistenza del credito e la legittimità della detrazione, purché esercitata nei termini previsti e relativa ad acquisti soggetti a IVA destinati a operazioni imponibili”.
Per le fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, la detrazione deve essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il diritto.