Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso di Acciaierie d’Italia che chiedeva di annullare, previa sospensione dell’efficacia, la decisione di Snam di interrompere le forniture di gas. Secondo il Tar “non si può continuare a far gravare sulla fiscalità generale che sostiene la spesa per il servizio di default trasporto (come rilevato da Arera), parte dei costi indispensabili per lo svolgimento dell’attività di impresa della ricorrente”.