“A decorrere dal 1° gennaio 2028 non possono essere rilasciate autorizzazioni per impianti che non prevedano la distribuzione di almeno un vettore energetico per autotrazione alternativo ai combustibili fossili come definiti dall’articolo 2, numero 4), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi”. E’ quanto si legge all’articolo 2 della bozza del Ddl Concorrenza.