L’allarme sociale “destato dai drammatici episodi ultimamente occorsi – si legge nell’ordinanza del Consiglio di Stato – se legittima il rafforzamento delle misure preventive diverse dall’abbattimento, non può incidere sulle valutazioni dell’amministrazione che deve continuare ad ispirarsi rigorosamente ai già citati criteri di legge al fine di trovare il punto di equilibrio ispirato a proporzionalità”. E proprio in virtù delle “lamentate carenze strutturali e nell’asserita situazione emergenziale, era compito dell’Amministrazione quello di valutare ogni misura intermedia tra la libertà e l’abbattimento dell’animale e, quindi, anche l’ipotesi del trasferimento in una struttura diversa da quelle di proprietà della Provincia, eventualmente anche fuori dal territorio nazionale”. Peraltro, dice ancora la Terza sezione “non possono condividersi gli argomenti presentati in sede di udienza dalla difesa provinciale laddove si è sostenuto che il trasporto dall’Italia ad uno Stato estero presenta rischi per l’incolumità della vita dell’animale dal momento che l’esecuzione dei provvedimenti impugnati porterebbe paradossalmente all’esito dell’immediato abbattimento dello stesso”.