Cartelle esattoriali, ad agosto la riscossione non si ferma

Il termine di 60 giorni per il pagamento di una cartella esattoriale non beneficia né del rinvio al 20 agosto né della sospensione estiva

La pausa estiva non sospende automaticamente tutte le scadenze fiscali. Per cartelle di pagamento e intimazioni, i termini continuano a decorrere anche nel mese di agosto.
“A differenza di quanto accade per alcune scadenze fiscali ordinarie, il termine di 60 giorni previsto per il pagamento di una cartella esattoriale – ha evidenziato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – non beneficia né del rinvio al 20 agosto né della sospensione estiva prevista per gli avvisi bonari”.
Pertanto, chi riceve una cartella deve rispettare i termini indicati anche se la scadenza cade nel pieno del periodo feriale.
Decorso il termine, in assenza di una sospensione o di una rateizzazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare le procedure cautelari ed esecutive previste dalla legge.
“La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto riguarda i termini per presentare ricorso, ma non blocca automaticamente i pagamenti delle cartelle esattoriali. Il contribuente – prosegue Rosignoli – può quindi trovarsi a dover versare le somme richieste prima della scadenza del termine per impugnare l’atto”. Il ricorso, inoltre, non sospende da solo la riscossione, per la quale è necessario un apposito provvedimento o una rateizzazione.
Regole diverse per gli avvisi bonari, che beneficiano della sospensione dei pagamenti dal 1° agosto al 4 settembre, e per gli accertamenti esecutivi, dove lo slittamento del termine per il ricorso comporta anche quello per il versamento.
Esclusi dalla pausa estiva le intimazioni di pagamento, le richieste di documenti durante verifiche fiscali e quelle relative ai rimborsi IVA.