Imprese, decreto Omnibus: novità per le stabili organizzazioni estere

Le disposizioni si applicheranno al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e a quelli successivi

Nuovi adempimenti documentali per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L’articolo 19 del D.Lgs. 148/2026 infatti, interviene sull’articolo 152 del TUIR, introducendo specifici requisiti formali per il rendiconto relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato.
Tale modifica non incide sulle regole di determinazione del reddito, ma rafforza gli obblighi di documentazione e tracciabilità del risultato fiscale prodotto in Italia.
“Le nuove regole prevedono che il rendiconto dovrà avere una data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Non sarà quindi sufficiente poterlo ricostruire dalla contabilità – evidenzia Maria Vittoria Tonelli, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – dovrà risultare che era già stato predisposto nella versione utilizzata per determinare il reddito dichiarato. La misura serve a evitare modifiche successive, anche in caso di controlli fiscali”.
Per attribuire la data certa sarà possibile utilizzare la marcatura temporale oppure altri strumenti riconosciuti dalla normativa. Sarà quindi importante predisporre il rendiconto per tempo e coordinare le attività contabili con quelle necessarie alla dichiarazione dei redditi.
“I dati del rendiconto dovranno essere riportati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. Il documento – prosegue Tonelli – sarà direttamente trasmesso all’Agenzia delle Entrate, creando un doppio sistema di controllo: data certa del rendiconto e indicazione dei suoi dati nella dichiarazione”.
Le disposizioni si applicheranno al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e a quelli successivi.