Con l’art.38 del Dl n.19/2024 viene introdotto un incentivo fiscale legato alla transizione energetica e digitale dei processi produttivi, che ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti nei periodi d’imposta 2024-2025 in beni materiali e immateriali nuovi, beni strumentali necessari per l’autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e spese di formazione per competenze nella transizione ecologica.
“Possono accedere al credito d’imposta imprese residenti nel territorio dello Stato, stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti, mentre – spiega Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – non sono ammissibili le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altre procedure concorsuali e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
Le imprese devono rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali”.
“Per ottenere il beneficio, le imprese dovranno presentare le certificazioni energetiche rilasciate da un valutatore indipendente, attestanti la riduzione dei consumi energetici – prosegue Buselli – e la descrizione del progetto di investimento con il relativo costo preventivato”.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24, non è cedibile o trasferibile ed è cumulabile con altri aiuti di Stato, a condizione che il cumulo non superi l’intensità o l’importo di aiuto massimo consentito.