Superbonus, Sismabonus e barriere architettoniche: varata nuova legge. Ma non è proroga

L’ultimo Consiglio dei ministri dell’anno dà il via libera ad alcuni interventi in materia di bonus edilizi. Secondo quanto di apprende da fonti di Palazzo Chigiriportando la relativa disciplina al buonsenso e alle sue corrette finalità“. Dunque, non sono previste proroghe, ma “si incentivano i lavori limitando usi impropri e storture“. Gli interventi in particolare riguardano Superbonus, Sismabonus e incentivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Di seguito alcuni dettagli della nuova normativa approvata.

SUPERBONUS – Sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti i lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023; per le opere ancora da effettuare è confermato il bonus al 70%. Ai singoli soggetti con Isee inferiore a 15mila euro sensibilmente aumentato in base ai componenti del nucleo familiare, si garantisce il credito del 110% anche per la quota di lavori non asseverati al 31 dicembre. In buona sostanza, chi non ha concluso i lavori entro l’anno non si troverà nella grave condizione di dover restituire tutti i crediti fino a quel momento maturati. In secondo luogo, per i lavori non conclusi al 31 dicembre e per compensare la quota che scenderà dal 110 al 70%, lo Stato interverrà utilizzando il fondo povertà con riserva di aumentarne la capienza durante l’esercizio finanziario. In questo modo le fasce meno abbienti non si dovranno fare carico della differenza.

SISMABONUS – E’ esclusa la cessione del credito nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione in zone sismiche per le quali non sia stato richiesto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del decreto legge. Vengono quindi inserite verifiche più puntali per limitare l’agevolazione soltanto agli edifici effettivamente danneggiati da eventi sismici.

BARRIERE ARCHITETTONICHE – Si limitano gli interventi sottoposti all’agevolazione chiarendo a quali si fa riferimento. È necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti, a garanzia che i lavori vengano effettivamente realizzati per abbattere le barriere architettoniche. Dal primo gennaio 2024 la cessione del credito è consentita per le parti comuni dei condomini con uso abitativo e alle persone fisiche con redditi inferiori a 15mila euro. Il limite del reddito non si applica alle persone con disabilità mantenendone quindi la totale tutela.

Edilizia, Santoriello (Cassa ragionieri): “Tre bonus per rimozione barriere architettoniche”

La rimozione delle barriere architettoniche è uno dei pochi bonus che consente ancora oggi di fruire, in alcuni casi, della cessione del credito o dello sconto in fattura in alternativa alla detrazione, anche laddove il titolo edilizio sia successivo alla data di entrata in vigore del Dl n.11/2023 (ovvero dopo il 16 febbraio 2023). La prima disposizione riguarda le spese sostenute per gli interventi aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (di cui all’art. 16 – bis, comma 1, lett E del Tuir). “Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 la detrazione spetta nella misura del 50% con un massimale pari a 96.000 euro. Per beneficiarne però – spiega Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili deve essere presente nel nucleo familiare una persona portatrice di un handicap grave certificato ai sensi della legge n. 104/1992”. Per tale detrazione non è consentito fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.

In alternativa – aggiunge Santoriello –, l’art. 119, comma 2 del Dl n. 34/2020, stabilisce che è possibile fruire della detrazione del 110% o del 90% se gli interventi siano trainati dal Superbonus o dal super Sisma bonus”. Completamente diversa è la detrazione di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 che riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. La detrazione può essere fatta valere in cinque quote annuali di pari importo. Il vantaggio fiscale può essere ceduto o scontato ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, quindi anche laddove il titolo edilizio sia successivo al 16 febbraio 2023.