Superbonus, in arrivo una detrazione del 70%

Pubblicato il Decreto del MEF dello scorso 6 agosto che stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione di un contributo economico previsto per le spese sostenute nei primi dieci mesi del 2024, relative agli interventi di natura condominiale o assimilata per i quali spetta una detrazione del 70%.

“Il contributo riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 per interventi condominiali o su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. È necessario però – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – che alla data del 31 dicembre 2023 sia stato raggiunto uno stato di avanzamento lavori non inferiore al 60%, che i beneficiari siano le persone fisiche che sostengono le spese e abbiano un reddito di riferimento per il 2023 pari o inferiore a 15.000 euro”.

Il contributo può coprire fino al 30% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ogni ciascuna unità immobiliare.

“Inoltre, le spese devono essere documentate tramite bonifico ‘parlante’ effettuato tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024. In caso di spese sostenute da più soggetti – prosegue Santoriello – il contributo è calcolato in base alla quota di spesa sostenuta da ciascun richiedente”.

L’istanza deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2024.

Il contributo verrà accreditato sul conto corrente bancario o postale indicato dal contribuente nell’istanza.

Bonus Colonnine domestiche 2024 e Modello Redditi PF 2024

Coloro che hanno sostenuto le spese per l’installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli possono chiedere il “Bonus colonnine domestiche 2024”, l’incentivo promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gestito da Invitalia. Soltanto se sussistono i presupposti per considerare l’intervento ‘trainato’ nel superbonus sarà possibile fruire della detrazione maggiorata.

“Nel caso in cui sussistano i suddetti requisiti, andrà compilato il rigo RP56 della Sezione III-C del modello Redditi PF 2024 – evidenzia Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili –  indicando nella colonna 1 il codice che identifica la spesa, nella colonna 2 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa, nella colonna 3 l’importo della spesa sostenuta, nella colonna 4 il codice 1 per la detrazione del 110% o codice 2 per la detrazione del 90%, nella colonna 5 il numero della rata e nella colonna 6 l’importa della rata”.

Nella colonna 1 andrà utilizzato: il codice 3 per l’acquisto e posa in opera di colonnine elettriche con spese sostenute dal 1° luglio 2020 congiuntamente a interventi trainanti identificati con i codici 30,31,32,33 della sezione IV; il codice 4 per le colonnine in edifici unifamiliari con spese dal 1° gennaio 2021, con limiti specifici di spesa; il codice 5 per le colonnine in edifici plurifamiliari o condomini, con spese dal 1° gennaio 2021, con limiti specifici di spesa.

È possibile ripartire la spesa in 4 o 5 quote annuali a seconda dell’anno di sostenimento delle spese.

 

 

Modello 730/2024: sì alla detrazione Irpef delle spese di trasporto pubblico

Modello 730/2024 è possibile richiedere la detrazione IRPEF per le spese sostenute nel 2023 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Sono detraibili gli abbonamenti che consento un numero illimitato di viaggi su un determinato percorso o sull’intera rete in un determinato periodo di tempo inclusi abbinamenti annuali, mensili e settimanali.

“L’importo massimo che può essere portato in detrazione è di 250 euro per ogni contribuente con una detrazione IRPEF del 19% – evidenzia Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – il che vuol dire un importo massimo di 47,50 di rimborso. Tale limite applica complessivamente anche alle spese sostenute per i familiari a carico”.

Le spese devono essere riportate nel rigo da E8 a E10 della Sezione I del Modello 730/2024, utilizzando il Codice 40.

“La detrazione è riconosciuta per le spese effettivamente sostenute nel 2023, indipendentemente dal periodo di validità dell’abbonamento. Il pagamento – prosegue Accolla – deve essere effettuato tramite sistemi tracciabili e documentato con il titolo di viaggio, che deve riportare la data di inizio e di scadenza e la ricevuta di pagamento dell’abbonamento che attesti la tracciabilità del pagamento”.

Le spese rimborsate dal datore di lavoro nel 2023 indicate nella Certificazione Unica, non possono essere detratte. La detrazione è ammessa solo sulla parte di spesa non rimborsata.

È possibile cumulare la detrazione con il bonus trasporti, ma solo per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico del soggetto.