Novità in arrivo per i bonus per le ristrutturazioni edilizie

Novità in arrivo per i bonus per le ristrutturazioni edilizie e agevolazioni fiscali legate alle abitazioni con la Legge di Bilancio 2025. La manovra conferma anche per il 2025 la detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazione della prima casa. Questa agevolazione è applicabile su un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare e va ripartita tra i soggetti che partecipano alla spesa.

Per le seconde case, invece, la detrazione scenderà al 36%, con un tetto massimo di 48.000 euro per immobile. Dal 2028 al 2033, la detrazione si ridurrà ulteriormente al 30%.

“Confermata anche la proroga del bonus mobili, con una detrazione Irpef calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici legati a interventi di ristrutturazione. La detrazione – evidenzia Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico o carta di debito/credito”.

Sospeso, per il momento, il bonus verde.

“Rimarrà invariato il bonus per le barriere architettoniche, che prevede una detrazione Irpef del 75% sulle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere – prosegue Accolla – applicabile su un limite di spesa tra 30.000 e 50.000 euro, variabile in base all’edificio”.

Infine, dal 2025, il nuovo sistema di quoziente familiare introdurrà una modulazione delle detrazioni in base al reddito familiare e al numero di figli a carico. I tetti di detraibilità saranno variabili in base a tre fasce di reddito: fino a 50.000 euro; tra 50.000 e 100.000 euro; oltre 100.000 euro.

Bonus colonnine domestiche 2024: tutte le regole e come richiederlo

Introdotto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, il Bonus Colonnine Domestiche consiste in un contributo che copre fino all’80% delle spese per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

La misura ha l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e ridurre le emissioni inquinanti, in linea con gli impegni ambientali nazionali e internazionali.

Per richiedere il bonus è necessario accedere alla piattaforma online gestita da Invitalia tramite SPID, CIE o CNS e selezionare l’opzione relativa al bonus.

“Durante la compilazione del modulo elettronico sarà necessario fornire i dati del richiedente, la documentazione delle spese, la prova di pagamento, la relazione finale sull’investimento, la certificazione di conformità ed i dati bancari per l’accredito. Una volta completato il modulo – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – e allegata tutta la documentazione richiesta, è possibile procedere con l’invio della domanda tramite la piattaforma. È consigliabile avere una casella di Posta Elettronica Certificata”.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy esaminerà le istanze presentate, seguendo l’ordine cronologico di ricezione.

“Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, verrà emesso un decreto per l’erogazione del contributo – conclude Santoriello – che sarà erogato sotto forma di rimborso spese. Il limite massimo del contributo è di 1500 euro per gli utenti privati e di 8 mila euro per l’installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali”.

Santoriello (Cnpr): Con bonus zanzariere detrazioni del 50% o del 70%

Anche per il 2024 sarà valido il Bonus Zanzariere e consente di detrarre il 50% o il 70% della spesa sostenuta per l’acquisto, l’istallazione, la rimozione e lo smaltimento degli impianti preesistenti.

Precisiamo che non esiste un ‘Bonus Zanzariere’ singolo, ma si tratta di un’agevolazione riconosciuta per le zanzariere a schermatura solare che fa rientrare gli interventi in quelli agevolabili dall’Ecobonus volti a migliorare l’efficienza energetica.

“La misura consiste in una detrazione fiscale Irpef pari al 50% delle spese sostenute che rientra tra le agevolazioni dell’ecobonus con limite di spesa massimo pari a 60.000 euro per unità immobiliare, per l’acquisto e la posa in opera di dispositivi contro le zanzare da applicare a finestre e porte finestra, con schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti oppure – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili –in una detrazione del 70% delle spese tramite il superbonus se l’installazione delle zanzariere è correlata a un altro intervento principale di isolamento termico o per la messa in sicurezza dal rischio sismico”.

Quali modelli sono ammessi? Secondo quanto indicato dall’Enea, è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura che rientrano in quelli previsti dall’allegato M al Dlgs n.311/2006.

“Per ottenere il bonus, prima di inserirlo in dichiarazione dei redditi – conclude Santoriello – bisogna presentare domanda all’Enea, tramite il suo sito web, attraverso la trasmissione della scheda descrittiva dell’intervento, entro 90 giorni dal termine dei lavori o dall’avvenuto collaudo”.

Tutti i bonus edilizi del 2024. Ma dal 2025 calano gli sgravi per molte misure

Quali e quanti sono i bonus edilizi ancora disponibili nel 2024 e nel 2025? A fare una sintesi di cosa sarà possibile fare quest’anno è Confedilizia.

SUPERBONUS. Per quanto riguarda il Superbonus, quest’anno sarà attivo solo per alcuni soggetti tra cui i condominii e i proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari con aliquota al 70% (percentuale che cala al 65% nel 2025) e massimali diversi a seconda dello specifico intervento. Permane l’aliquota al 110% per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall’1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (ex art. 119, comma 8-ter, d.l. n. 34/2020).

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE. Il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche sarà disponibile con una aliquota al 75%, con massimali diversi a seconda dello specifico intervento. Solo per il 2024 sarà inoltre possibile avvalersi, in alcuni casi, della cessione del credito e dello sconto in fattura.

BONUS CASA. Il bonus casa quest’anno avrà un’aliquota del 50% (che scende al 36% l’anno prossimo) e massimale di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare (cifra che si abbassa a 48mila euro il prossimo anno).

BONUS MOBILI. Il bonus mobili con detrazione al 50% vede un massimale di spesa di 5000 euro, una misura che non è prevista il prossimo anno.

ECOBONUS. Per quanto concerne l’ecobonus l’aliquota nel 2024 sarà variabile dal 50% al 75% (percentuale che si ridurrà al 36% il prossimo anno). I massimali sono diversi a seconda dello specifico intervento, con un tetto a 48mila per unità immobiliare nel 2025.

SISMABONUS. Il sismabonus vede invece una detrazione variabile dal 50% all’85% con massimale di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare: il prossimo anno l’aliquota cala al 36% e il limite di spesa scende a quota 48mila euro.

ECO-SISMABONUS. Infine gli Eco-sismabonus combinati sulle parti comuni edifici quest’anno vedranno un’aliquota variabile dall’80% all’85% con massimale di spesa pari a 136.000 euro per unità immobiliare, mentre il Bonus verde avrà quest’anno una detrazione al 36% e massimale di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare. Entrambe le misure non sono previste nel 2025.

Nuovo DL Energia: nuove regole per le agevolazioni alle imprese

Cambiano i Bonus Energia per le imprese con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del ‘Decreto Energia’, che introduce disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia.

Il nuovo decreto mira ad adeguare la disciplina nazionale a quella europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022.

“Tra le novità più importanti del decreto – evidenzia Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – l’assenza di una proroga sia per il mercato tutelato del gas, che finirà il 10 gennaio 2024, che per quello dell’energia, che terminerà ad aprile 2024”.

In conformità al Piano nazionale integrato energia e clima, il Decreto permette alle imprese di richiedere al GSE l’anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile, e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Le imprese potranno poi restituire l’energia fornita nel primo periodo nei 20 anni seguenti.

“Il testo prevede anche che GSE S.p.A. avvierà procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito; introduce disposizioni per la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e – conclude Buselli – prevede l’individuazione di aree demaniali marittime, in due porti del Mezzogiorno per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti”.

Bonus colonnine anche per imprese e professionisti

Bonus colonnine anche per imprese e professionisti. Il prossimo 26 ottobre si aprirà lo sportello per presentare la domanda e ci sarà tempo fino alla scadenza del 30 novembre 2023.

Le risorse disponibili sono pari a 87,5 milioni di euro.

“Le agevolazioni sono rivolte a professionisti e imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso di specifici requisiti. Le domande – evidenzia Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – potranno essere inviate attraverso la piattaforma online gestita da Invitalia”.

“Il contributo in conto capitale – prosegue Buselli – può essere concesso dal MASE per un importo pari al 40% delle spese ammissibili sostenute successivamente al 4 novembre 2021 e oggetto di fatturazione elettronica. Il contributo copre, fino al 10% del costo per l’acquisto e messa in opera, anche le spese sostenute per la connessione alla rete elettrica e quelle per la progettazione e collaudi”.

L’importo non è cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese”.

Energia, Benna (Cassa ragionieri): “Bonus condizionatori, tre opzioni disponibili”

Grazie al Bonus Condizionatori sarà possibile portare in detrazione le spese sostenute per un nuovo impianto di climatizzazione. Tre le opzioni a disposizione tra cui scegliere.
Utilizzando la detrazione per le ristrutturazioni di cui all’art. 16-bis del TUIR, è possibile portare in detrazione anche il mero acquisto del condizionatore estivo con pompa di calore, anche non ad alta efficienza energetica. In tale ipotesi – sottolinea Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili l’intervento può essere effettuato solo su unità immobiliari residenziali e la detrazione risulta pari, fino al 31 dicembre 2024, al 50% della spesa sostenuta con un massimale di 96.000 euro”.

In alternativa è possibile usufruire dei bonus energetici, pari al 65% della spesa sostenuta a condizione che l’immobile sia dotato di un impianto di riscaldamento invernale. È inoltre necessaria – prosegue Benna – la sostituzione integrale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza”. Questa tipologia di detrazione può essere applicata anche alle unità di tipo non residenziale e l’importo massimo della detrazione nella misura di 30.000 euro. Infine, entro il 31 dicembre 2023, è possibile fruire della detrazione prevista dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 che attribuisce un vantaggio fiscale del 110 o del 90%, a seconda della data di presentazione della Cila Superbonus. Le ultime due detrazioni descritte è necessario inviare all’Enea, entro il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva dell’intervento redatta da un tecnico abilitato.

Edilizia, Santoriello (Cassa ragionieri): “Tre bonus per rimozione barriere architettoniche”

La rimozione delle barriere architettoniche è uno dei pochi bonus che consente ancora oggi di fruire, in alcuni casi, della cessione del credito o dello sconto in fattura in alternativa alla detrazione, anche laddove il titolo edilizio sia successivo alla data di entrata in vigore del Dl n.11/2023 (ovvero dopo il 16 febbraio 2023). La prima disposizione riguarda le spese sostenute per gli interventi aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (di cui all’art. 16 – bis, comma 1, lett E del Tuir). “Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 la detrazione spetta nella misura del 50% con un massimale pari a 96.000 euro. Per beneficiarne però – spiega Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili deve essere presente nel nucleo familiare una persona portatrice di un handicap grave certificato ai sensi della legge n. 104/1992”. Per tale detrazione non è consentito fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.

In alternativa – aggiunge Santoriello –, l’art. 119, comma 2 del Dl n. 34/2020, stabilisce che è possibile fruire della detrazione del 110% o del 90% se gli interventi siano trainati dal Superbonus o dal super Sisma bonus”. Completamente diversa è la detrazione di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 che riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. La detrazione può essere fatta valere in cinque quote annuali di pari importo. Il vantaggio fiscale può essere ceduto o scontato ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, quindi anche laddove il titolo edilizio sia successivo al 16 febbraio 2023.

Bonus sociale acqua 2023: a chi spetta

Tra i diversi bonus introdotti per sostenere le famiglie più bisognose, troviamo il Bonus Sociale Idrico: un aiuto sotto forma di scontro che arriva direttamente all’intestatario della bolletta per il consumo dell’acqua.

“Possono accedere al bonus tutti i cittadini o nuclei familiari con un ISEE basso, nello specifico – evidenzia Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili –  se appartengono ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure se appartengono ad un nucleo con almeno 4 figli a carico ed ISEE fino a 20.000 euro o è titolare di Reddito o Pensione di cittadinanza”.

Il bonus sociale idrico per ogni componente della famiglia anagrafica garantisce la fornitura gratuita di 50 litri/abitante/giorno che equivale a 18,25 metri cubi di acqua su base annua.

“Per verificare se si rientra nel bacino del bonus – prosegue Buselli – possiamo controllare sulla homepage del ‘portale delle famiglie INPS’ e cercare la funzionalità ‘informazioni bonus sociali’ dove vengono riportate tutte le informazioni riguardanti i vari bonus a cui si ha diritto compreso nel caso quello idrico”.
Diversi Comuni e Regioni hanno deciso di aiutare le famiglie più bisognose applicando un’integrazione al bonus sociale nazionale.

Ad esempio, l’Atersir dell’Emilia-Romagna riconosce, per ogni componente del nucleo familiare, il 50% della tariffa di fognatura e il 50% della tariffa di depurazione parametrata ad un consumo minimo di 18,25 metri cubi l’anno.

Il bonus sociale idrico non è riconosciuto alle utenze terremotate che già beneficiano dell’azzeramento dei corrispettivi.

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Varianti progettuali non sono problema per bonus

La presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas), o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non assume alcuna rilevanza né ai fini del periodo transitorio disciplinato dall’art.1, comma 894 della Legge n.197/2022, né per il blocco delle cessioni introdotto dal Dl n.11/2023.

“È opportuno ricordare infatti che l’articolo 119, comma 13-quinquies, del Dl n. 34/2020, nell’ammettere le varianti progettuali quale naturale eventualità, prevede espressamente che in caso di varianti in corso d’opera dall’altra – spiega Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabiliqueste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata. Dello stesso avviso anche la Circolare 27/E del 2023 secondo la quale, in caso di varianti in corso d’opera, queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione dell’originaria Cila presentata”.

“La verifica temporale necessaria per stabilire l’applicabilità delle deroghe alla cessione del credito previste dall’articolo 2, commi 2 e 3, del Dl. 11/2023, deve sempre avvenire con riferimento – prosegue Santoriello – nel caso del Superbonus, alla data di presentazione dell’originaria Cilas, negli altri casi, alla data di presentazione dell’originario diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento da eseguire. In tutti i casi di interventi condominiali, indipendentemente dalla natura dell’agevolazione, con riferimento alla data della delibera di esecuzione dei lavori”.