Comunità energetiche: diritti, normative e possibilità
In tema di comunità energetica, il Pnrr potrebbe rappresentare ciò che i bonus per la riqualificazione (soprattutto Superbonus 110%) rappresentano per l’edilizia. In pratica un boost per un intero settore, quello delle rinnovabili. A beneficiarne sarebbero però tutti gli stakeholders della comunità locale. La stessa Enea stabilisce che “l’autoconsumo collettivo è fatto da una pluralità di consumatori ubicati all’interno di un edificio in cui è presente uno o più impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili. Gli impianti possono essere di proprietà di soggetti terzi e usufruire di specifici benefici, come le detrazioni fiscali”. Si tratta di una delle disposizioni contenute nel decreto Milleproroghe 2019, convertito in legge nel febbraio 2020, nei relativi decreti attuativi, e del decreto legislativo del 2021 che dà attuazione alla direttiva europea RED II sulla “promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”. Il Gse (Gestore servizi energetici), ricorda che “una comunità di energia rinnovabile” è “un soggetto giuridico” autonomo, che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale principale). Gli azionisti o i membri “che esercitano potere di controllo” sono persone fisiche, piccole e medie imprese (Pmi) ma anche enti territoriali o autorità locali incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale. Tali soggetti devono essere situati “nelle vicinanze degli impianti di produzione” detenuti dalla comunità energetica. L’obiettivo principale delle comunità energetiche è quindi “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”. La normativa stabilisce inoltre che azionisti e associati mantengono i loro diritti di “cliente finale”, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e “possono uscire dalla comunità quando lo desiderano”.
Il decreto legislativo del 2021 inoltre ha specificato nuovi criteri di età, allacciamento e soprattutto dimensionamento degli impianti di produzione da energia rinnovabile. La norma prevede che debbano avere “una potenza complessiva non superiore a 1 MW” sotto la medesima cabina elettrica di bassa tensione (che in Italia corrisponde a circa 3-4 piccoli Comuni o 2-3 quartieri di una grande città). Per condividere l’energia prodotta, gli utenti possono utilizzare le reti di distribuzione già esistenti e utilizzare forme di autoconsumo virtuale. Ad una comunità energetica possono oltre aderire anche impianti a fonti rinnovabili già esistenti (alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021), purché entro la quota del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità. Lo Stato ha previsto anche un sistema di incentivi “per promuovere l’utilizzo di sistemi di accumulo e la coincidenza fra produzione e consumo” e “remunerare l’energia autoconsumata istantaneamente”. I requisiti prevedono che l’impianto sia di nuova realizzazione, cioè costruito dopo l’1 marzo 2020. La tariffa d’incentivo (cumulabile con le detrazioni fiscali) può essere di 100 euro per MWh nel caso di “energia condivisa nell’ambito dell’autoconsumo collettivo (stesso edificio o condominio)” e di 110 euro/MWh nel caso di “energia condivisa nell’ambito delle comunità energetiche rinnovabili (stessa cabina elettrica di media/bassa tensione)”.
A ciò si affianca la possibilità di restituzione in bolletta “a fronte dell’evitata trasmissione dell’energia in rete che questi impianti permettono”, con conseguente sgravio che Arera quantifica in 10 euro/MWh per l’autoconsumo collettivo e in 8 euro/MWh per l’energia condivisa. Secondo Enea, la somma di tutti i benefici ammonterebbe a circa 150-160 euro/MWh. Tra le varie misure introdotte dal governo in tema di incentivi per la riqualificazione energetica, quello che più riguarda le comunità energetiche è l’Ecobonus, che introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficientamento. Al momento la legge non fa riferimento alla tecnologia di fonte rinnovabile da adottare, ma a conti fatti quella che si presta meglio agli attuali provvedimenti è il fotovoltaico, per cui sono previste detrazioni fiscali del 50% in 10 anni o del 110% in 5 anni (ma solo per i primi 20 kWp di potenza e in questo caso con il nuovo incentivo calcolato solo sulla quota di produzione a partire da 20,01 kWp dell’impianto).