Affitti turistici, non basta il sito web per applicare l’IVA al 10%

Per la C.G.T. di Belluno, la sola pubblicità online non basta a dimostrare la presenza di servizi para-alberghieri

Per trasformare una locazione turistica in un’attività alberghiera, non sono sufficienti – da sole – la gestione professionale degli appartamenti e la pubblicità online di servizi dedicati ai turisti.
Per applicare l’IVA al 10%, infatti, è necessario dimostrare che agli ospiti siano stati effettivamente forniti servizi aggiuntivi rispetto a quelli indispensabili per utilizzare l’alloggio.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Belluno, con la sentenza n. 30/1/26.
“Secondo i giudici, la distinzione tra locazione turistica e attività alberghiera dipende dai servizi effettivamente offerti – ha evidenziato Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – utenze, manutenzione, pulizia finale e cambio della biancheria sono compatibili con una normale locazione. Diverso il caso di reception, pulizie quotidiane, pasti, transfer, concierge ed escursioni, servizi tipici delle strutture ricettive”.
“La semplice pubblicità online non dimostra che siano stati realmente forniti. Per riqualificare l’attività come alberghiera – prosegue Rosignoli – servono riscontri concreti, come fatture, rapporti con fornitori e personale dedicato”.
Nel caso esaminato, invece, contabilità e organizzazione della società risultavano compatibili con una normale locazione.
Spetta al Fisco dimostrare concretamente che i servizi pubblicizzati siano stati effettivamente forniti. La semplice presenza di offerte online non è sufficiente per applicare l’IVA al 10%: servono prove dell’effettiva erogazione di servizi aggiuntivi rispetto alla semplice locazione dell’immobile.