Importante chiarimento della Corte di Cassazione sul diritto alla detrazione dell’IVA. Con la sentenza n. 19783/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato per il solo fatto che una fattura sia stata pagata solo in parte.
Secondo i giudici, la normativa non richiede il pagamento integrale del corrispettivo come condizione per esercitare il diritto alla detrazione.
La vicenda nasce da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che aveva recuperato l’IVA detratta da una società su alcune fatture saldate solo parzialmente
“Il diritto alla detrazione – sottolinea Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – sorge quando l’imposta diventa esigibile e può essere esercitato se sono rispettati i requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge. In particolare, è necessario che l’operazione sia stata effettivamente eseguita e che il contribuente sia in possesso di una fattura regolarmente emessa e registrata”.
“Per gli Ermellini – prosegue Buselli – subordinare la detrazione al pagamento completo della fattura significherebbe introdurre un requisito non previsto né dalla normativa italiana né da quella europea, in contrasto con il principio di neutralità dell’IVA”.
La pronuncia assume particolare rilievo per imprese e professionisti, chiarendo che il pagamento parziale, non fa perdere automaticamente il diritto alla detrazione.
Resta comunque ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di contestare l’operazione qualora manchino i requisiti previsti dalla disciplina IVA o emergano elementi di abuso o frode.