La perdita del concordato preventivo biennale può avere effetti retroattivi sui benefici fiscali, ma non comporta necessariamente il venir meno del reddito concordato. È uno degli aspetti più delicati della disciplina prevista dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 13/2024, soprattutto nei casi di omesso versamento delle imposte.
La decadenza dal CPB può derivare da violazioni tributarie gravi, dichiarazioni infedeli, cause ostative sopravvenute e mancato pagamento delle imposte dovute. In quest’ultimo caso, la decadenza può scattare anche se il contribuente non paga entro 60 giorni la comunicazione di irregolarità.
“La decadenza fa perdere retroattivamente i benefici del concordato, ma non cancella necessariamente il reddito concordato. Se questo è superiore al reddito effettivo – sottolinea Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – le imposte restano dovute sul valore concordato; se invece il reddito effettivo è maggiore, si tassa quest’ultimo”.
Una criticità riguarda l’avviso bonario: può arrivare dopo la dichiarazione e, fino alla scadenza dei 60 giorni per pagare o rateizzare, non è ancora certo che la decadenza si perfezioni.
“Sono previste regole specifiche per comunicare la decadenza – prosegue Santomauro – se le imposte sul reddito effettivo sono superiori a quelle sul reddito concordato, il quadro CP non va compilato, salvo la sezione dedicata alla decadenza. Se questa si perfeziona dopo la dichiarazione, è possibile presentare una dichiarazione integrativa”.
Restano però dubbi sulle modalità operative e sul coordinamento tra i tempi della dichiarazione e quelli della decadenza.